ART
1 Gli Allevatori
Sono
considerati Allevatori AFeF i Soci di Associazioni affiliate allAFeF
che siano titolari o cointestatari di un affisso riconosciuto in AFeF.(Art.3
del Regolamento L.O. AFeF).
La Federazione riconosce questo
titolo anche a chi, possessore di una sola gatta in grado di riprodursi,
alleva comunque dei cuccioli, in modo da garantire a questi ultimi
un nome che ne identifichi la provenienza. Tutti i Soci
(anche non titolari di affisso) che allevano cuccioli sono tenuti
a condividere gli intenti ed a rispettare le regole AFeF che indirizzano
e tutelano lallevamento dei felini domestici.
I Soci Allevatori sono organizzati e rappresentati nella Federazione
da:
- lAssemblea degli Allevatori;
- la Commissione Allevatori.
ART
2 Assemblea degli Allevatori
LAssemblea
degli Allevatori è costituita da tutti gli Allevatori Soci
delle Associazioni affiliate allAFeF, dal Presidente dellAFeF
e dal Presidente del Congresso dei Delegati.
E un organismo consultivo con i seguenti compiti:
1.
proporre e discutere argomenti relativi allallevamento dei
gatti e indicare alla Commissione Allevatori le istanze da presentare
al Consiglio Direttivo AFeF;
2. proporre eventuali modifiche al Regolamento degli Allevatori;
3. eleggere il Presidente della Commissione Allevatori;
4. eleggere i quattro membri della Commissione Allevatori.
LAssemblea degli Allevatori viene convocata dal Presidente della
Commissione Allevatori, con almeno 15 giorni di preavviso, per iscritto,
anche con fax o posta elettronica, in sede ordinaria, una volta allanno.
La convocazione deve contenere lordine del giorno, la data,
lora ed il luogo dove si terrà lAssemblea; la data
deve essere concordata con la Segreteria dellAFeF. E presieduta
dal Presidente della Commissione Allevatori.
LAssemblea degli Allevatori può essere convocata in sede
straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi su richiesta indirizzata
al Presidente della Commissione Allevatori da almeno due componenti
della Commissione stessa o dalla maggioranza degli Allevatori o dal
Consiglio Direttivo AFeF. Il Presidente provvederà a convocare
lAssemblea entro quaranta giorni dalla data della richiesta,
previa consultazione della Segreteria AFeF e comunque se gli impegni
della Federazione lo consentono.
Tutte le votazioni effettuate durante lAssemblea degli Allevatori,
siano esse a voto palese che a scrutinio segreto, si svolgeranno per
appello nominale degli affissi, sia presenti che rappresentati per
delega. E consentito un voto per ogni affisso che viene espresso
dal titolare o in sua assenza da uno dei cointestatari. E ammessa
una sola delega per affisso, rilasciata dal titolare dellaffisso
delegante.
Le decisioni dellAssemblea vengono approvate con la maggioranza
semplice degli affissi presenti e rappresentati per delega.
ART 3 Commissione Allevatori
Ai
sensi dellArt. 16 dello Statuto AFeF la Commissione Allevatori
è il portavoce degli Allevatori presso il CD della Federazione
ed ha i seguenti compiti:
1. verificare il buon andamento degli Allevamenti attuando,
di concerto con la Commissione L.O., i controlli previsti (Art.4 comma
ottavo del Regolamento L.O.);
2. analizzare problemi, istanze e proposte, sia di singoli
che di gruppi di allevatori;
3. tenere aggiornati larchivio anagrafico degli Allevamenti,
sulla base del Registro degli Affissi ed in collaborazione con la
Commissione L.O.;
4. fornire un servizio di consulenza sui problemi relativi
allallevamento del gatto;
5. rendere noti gli estratti dei verbali delle riunioni della
Commissione Allevatori e dellAssemblea degli Allevatori, tramite
i principali organi di informazione dellAFeF.
La
Commissione Allevatori è convocata dal Presidente della Commissione
stessa, con un preavviso di almeno cinque giorni, con indicazione
dellordine del giorno.
La Commissione Allevatori durante la sua prima riunione elegge al
suo interno il Segretario.
Sarà automaticamente decaduto dal mandato il membro che mancherà
senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive della Commissione
Allevatori.
Il Segretario della Commissione Allevatori compila e custodisce
i verbali delle riunioni della Commissione e delle Assemblee degli
Allevatori e tiene aggiornato larchivio anagrafico degli
allevamenti.
ART 4 Nomina dei Componenti della Commissione Allevatori
La
Assemblea degli Allevatori nomina, con scrutini separati, il Presidente
della Commissione Allevatori ed i quattro membri della Commissione
stessa, così rappresentati:
- Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Lungo
- Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Semilungo
- Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Corto
- Uno eletto tra tutte le categorie di pelo denominato off breed
Si deve procedere prima alla elezione del Presidente, in modo che
i candidati non eletti possano successivamente candidarsi per lelezione
dei componenti della Commissione.
Tutti gli Allevatori AFeF, in regola con liscrizione alla propria
Associazione, si possono candidare alla Presidenza o come componenti
della Commissione Allevatori (in questo caso per la categoria di pelo
allevata, risultando automaticamente candidati anche per la categoria
off breed). Lallevatore che alleva più categorie di pelo
dovrà scegliere una sola categoria in cui candidarsi.
Nel caso in cui ci fosse parità di voto tra gli eletti passerà
il candidato con maggior anzianità discrizione alla Associazioni
affiliata allAFeF.
Nel caso non ci siano candidati per una categoria di pelo, subentreranno
i candidati delle altre categorie. In caso di dimissioni o di decadimento
dalla carica per altro motivo, subentra il primo dei non eletti per
quella categoria di pelo.
Sulla scheda per la nomina del Presidente potrà ovviamente
essere espressa una sola preferenza, mentre su quella dei componenti
la Commissione potranno essere espresse quattro preferenze, una per
ogni categoria di pelo.
ART 5 Norme per gli Allevatori
Agli
Allevatori AFeF e comunque a qualunque Socio che allevi dei cuccioli
(anche se non titolare di affisso) è richiesto:
-
il
rispetto rigoroso delle regole contenute nel Regolamento del Libro
Origini;
-
la
disponibilità a collaborare con la Commissione che li rappresenta
allinterno della Federazione fornendo i dati richiesti utili
allaggiornamento costante del Registro degli Affissi;
-
la
partecipazione con suggerimenti o richieste al lavoro della Commissione
Allevatori;
-
la
conoscenza e ladeguamento allo spirito che è alla base
del Codice Etico per l' Allevamento, allegato a questo
Regolamento.
E'
fatto inoltre divieto ai Soci di cedere cuccioli o gatti adulti ad
istituti di ricerca e sperimentazione ed a negozi.
CODICE
ETICO AFeF per l'allevamento
Il
Codice Etico vuole essere una guida e suggerire ai Soci alcune indicazioni
utili a regolamentare lallevamento e la cessione dei cuccioli
nel rispetto degli intenti dello Statuto AFeF.
-
E
compito degli allevatori garantire adeguate condizioni di igiene
e benessere ai propri compagni felini, permettendo loro una vita
senza costrizioni (gabbie o altro) in stretto e affettuoso contatto
con i proprietari, in ambienti puliti, luminosi, ben areati, esenti
da pericoli. In caso di accesso ad ambienti esterni (balconi, terrazze,
giardini) deve essere approntata unadeguata recinzione, che
impedisca lesioni accidentali da cadute, da investimenti di veicoli,
da incontri con altri animali etc. Deve essere fornita loro unalimentazione
adeguata in quantità e qualità, che tenga in considerazione
le caratteristiche di accrescimento della razza.
-
Lallevamento
deve avere come scopo la selezione di soggetti di buona qualità,
rispondenti agli standards di razza, privi di anomalie genetiche,
di buon carattere, privilegiando laspetto qualitativo a quello
quantitativo.
-
Lallevatore
deve approfondire lo studio della razza allevata e aggiornare le
proprie indispensabili conoscenze di genetica felina.
- Le
gatte femmine non devono essere accoppiate prima dei dieci mesi di
età, in ogni modo non prima di aver avuto due periodi di estro;
sono ammesse solo due cucciolate per ogni fattrice nell'arco di dodici
mesi. E fortemente consigliato sterilizzare le femmine che abbiano
presentato gravi problemi durante la gravidanza o il parto. E
fortemente consigliato che le fattrici siano assistite dallallevatore
o da altra persona esperta al momento del parto e che si abbia la
possibilità di reperire il Veterinario di fiducia, in caso
di necessità. E ancora consigliato che sia richiesto
il parere del Veterinario e leventuale esame necroscopico per
i cuccioli nati morti, morti in epoca neonatale o con evidenti deformità,
per accertare con la maggior accuratezza possibile, le cause di morte.
In caso di presenza di malformazioni o malattie a possibile trasmissione
genetica deve essere consultato il Veterinario di fiducia e valutata
la necessità di eliminare dal programma di riproduzione
quei soggetti che si sospettino portatori di tare genetiche.
- In
caso di accoppiamento tra due soggetti di allevamento diverso si consiglia
ai proprietari di stallone e fattrice di documentare lassenza
di malattie con certificato di buona salute del Veterinario curante
e esito dei tests per FELV, FIV di recente esecuzione (non oltre i
10 gg). Gli accordi di monta devono essere concordati in anticipo
dai proprietari (si consiglia per iscritto!).
- I
gatti devono essere regolarmente controllati dai proprietari e da
un Veterinario di fiducia, per verificare il loro stato di salute,
devono essere annualmente vaccinati con vaccino trivalente (per gli
allevamenti si suggerisce anche il vaccino per la leucemia felina).
Si consiglia che i soggetti da inserire in un programma di allevamento
siano sottoposti a screening per FIV-FELV oltre ai tests di screening
per malattie genetiche consigliati per la razza.
- La
vendita dei cuccioli deve essere condotta in maniera da tutelare la
salute del gatto e da fornire comunque delle garanzie allacquirente.
- Ogni
cucciolo non può essere ceduto prima di aver compiuto almeno
75 gg di vita,meglio se alletà di circa tre mesi, deve
essere vaccinato almeno con una dose di vaccino trivalente, preferibilmente
due, e deve essere libero da parassiti ed in buona salute.
- In
caso di presenza di qualsiasi anomalia, questa deve essere comunicata
con chiarezza al proprietario e, se controindica la riproduzione,
deve essere fatta richiesta al L.O.I. che venga inserita nel pedigree
la clausola not for breeding (non adatto alla riproduzione).
- Tutti
i cuccioli devono essere ceduti con microchip, possibilmente già
applicato al gattino, che garantisca lidentificazione, pedigree
e libretto di vaccinazione e dichiarazione di passaggio di proprietà.
- E
fortemente auspicabile che venga firmato dalle parti un contratto
di cessione nel quale vengano indicate le caratteristiche del cucciolo,
gli accordi per la sterilizzazione, gli accordi di garanzia, le responsabilità
dellacquirente nei confronti del cucciolo. Dovranno essere fornite
tutte le indicazioni utili per lambientamento, la salute, lalimentazione
sia al momento della vendita sia successivamente, garantendo allacquirente
un supporto esperto ed allallevatore la possibilità di
avere informazioni sui soggetti ceduti.
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