Statuto

06 luglio 2009
(ALLEGATO "A" ATTO N. 25216/8969 REP.)

TITOLO I - NOME - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Nome e sede

L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONI FELINE FEDERATE", o in breve "AFeF", e ha sede a Milano in via San Mamete n. 34.

Art. 2 - Durata

L'AFeF ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità indicate al successivo art. 3. L'AFeF è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 3 - Scopi
L'AFeF ha lo scopo di interessarsi dei felini domestici, ne incoraggia l'allevamento e lo studio con l'intento di migliorarne le diverse razze e varietà e di diffonderne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e d'affezione. L'AFeF promuove iniziative tese al benessere dei felini domestici ed alla loro diffusione, costituisce commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali.
In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali:
- promuove iniziative tese a rendere disponibili le più avanzate conoscenze relative al benessere dei felini domestici e a una piena e viva convivenza tra umani e felini, compresa la costituzione di commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali;
- cura la tenuta del Libro Origini dei gatti di razza e degli altri elenchi eventualmente necessari al corretto raggiungimento degli scopi sociali, in armonia e nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione Europea;
- cura ed incentiva la preparazione e l'aggiornamento dei giudici e di eventuali altri specialisti, provvedendo anche alla tenuta di un loro elenco;
- promuove, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza dei gatti in generale e delle singole razze in particolare, tramite scambi diretti tra gli allevatori e i semplici appassionati.

TITOLO II - I SOCI

Art. 4
Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione. Tali soci sono esenti dal versare la quota sociale.
Nel caso in cui socio sia soggetto diverso da persona fisica esso è tenuto ad accettare e a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'AFeF, è indipendente dal punto di vista fiscale, giuridico ed amministrativo, si disciplina con uno Statuto proprio, ratificato dal Consiglio Direttivo dell'AFeF, uniformato al presente Statuto, versa all'AFeF un contributo associativo annuale proporzionale al numero dei propri iscritti e demanda all'AFeF la funzione di tenuta del libro origini.
Le Associazioni affiliate possono demandare altresì la gestione delle proprie attività associative all'AFEF stessa.
Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo mediante la compilazione del modulo di iscrizione, il pagamento della quota sociale e l'accettazione dello statuto e dei regolamenti AFeF.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.
L'invio o la consegna della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte dell'associazione nei confronti del nuovo socio.
Tutti i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo spirito che anima l'attività associativa;
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.
La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo, pena la perdita della qualità di socio.
Il periodo associativo va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Art. 5
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato a favore dell'AFeF devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 6
La qualità di socio cessa esclusivamente per:
1. recesso o morte del socio;
2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 28 febbraio, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
3. radiazione dall'associazione quando, in qualunque modo, arrechi gravi danni morali o materiali all'Associazione, per inosservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie, quando ciò costituisca grave inadempimento.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
La perdita della qualifica di socio si consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni, inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi dell'associazione
Sono Organi dell'AFeF:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

L'ASSEMBLEA
Art. 8 - L'Assemblea dei Soci (Assemblea Generale)

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente AFeF o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, presso la sede dell'Associazione o comunque in Italia in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Possono essere convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, in regola con il pagamento delle quote associative.
Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Il presidente dell'assemblea ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; le votazioni; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea dei soci. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
L'assemblea Ordinaria e straordinaria deve essere convocata mediante comunicazione inviata almeno 15 giorni prima all'indirizzo che ciascun socio avrà indicato come valido al momento dell'iscrizione. Sono pertanto valide le convocazioni inviate per lettera ordinaria, fax o e-mail purché la data di spedizione rientri nei tempi prescritti.
Nella lettera di comunicazione dovranno essere indicati la data e il luogo in cui si tiene l'assemblea e l'ordine del giorno.

Art. - 10 Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e le loro modifiche;
d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
e) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
f) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) modificazioni del presente statuto e dell'atto costitutivo;
b) scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale;

Art. 12 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea
Sono ammessi in assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.
Per quanto riguarda le assemblee straordinarie si rinvia ai successivi articoli 24 e 25 del presente statuto.

Art. 13 - Diritti di partecipazione

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una sola delega per socio.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o con altri metodi stabiliti dal Presidente purchè in modo palese.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo (CD)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.
Il CD, nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere che coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ciascuno per le proprie competenze, inoltre affida gli ulteriori incarichi necessari al buon funzionamento dell'associazione
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori .
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione con soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 15 Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera per il benessere dell'AFeF nei limiti consentiti dallo Statuto e dai Regolamenti. A tale scopo:
§ esamina le nuove domande di ammissione all'Associazione votandone l'ammissione o il rigetto;
§ adotta i provvedimenti di radiazione e disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
§ compie ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
§ esplica l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'AFeF;
§ valuta ed approva l'operato e le proposte delle Commissioni;
§ nomina i componenti ed il Presidente della Commissione Libro origini;
§ redige, su proposta del Tesoriere, il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
§ cura l'organizzazione delle attività associative
§ approva il calendario delle esposizioni;
§ rilascia, revoca e sospende la concessione degli affissi;
§ redige, anche su proposta delle Commissioni, i Regolamenti e loro modifiche;
§ attua le decisioni dell'assemblea dei soci;
§ pianifica l'eventuale necessità di rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
§ adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
§ conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo. Cooptazione e scioglimento
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia; l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione, deve essere inviato con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, per iscritto. Per urgenti e gravi motivi il Consiglio Direttivo può essere straordinariamente convocato con soli 5 giorni di anticipo, sempre per iscritto.
Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell'elezione in consiglio. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria, fax o e-mail.
Le adunanze del consiglio si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel Consiglio Direttivo non è ammessa la rappresentanza per delega.
Un consigliere si intende automaticamente decaduto qualora assente per tre volte consecutive dalle sedute del CD, senza giustificato motivo.
Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento cariche consiliari in numero tale da non superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, o non fosse comunque possibile designare i Consiglieri da sostituire, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso, sino al limite statutario.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

CARICHE SOCIALI

Art. 17 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 18 - il Presidente
Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le altre associazioni feline;
b) delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri componenti del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
c) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
d) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
e) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 19 - il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. 20 - il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo attende alla corrispondenza e cura l'esecuzione delle decisioni del consiglio. Cura inoltre la tenuta di tutti i libro sociali e provvede all'invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) dalle quote associative versate dai soci all'atto dell'associazione o da altre quote espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale;
c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Costituiscono entrate dell'Associazione:
a) redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Le somme versate dai soci all'atto dell'associazione e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 23 - Il Rendiconto
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico - finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto al situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione e messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

TITOLO V - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 24 - Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

FIRMATO: WALTER BARALDI
DONATELLA LUCONI
NICOLETTA LOCATI
NICOLETTA CERRANI
SERGIO CALESELLA